Per informazioni ADV, clicca qui

lunedì 26 ottobre 2026

CONFCOMMERCIO: NUOVA SANATORIA PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Appena rientrati dal (breve) meritato riposo estivo, eccoci alle prese con la nuova regolarizzazione per i datori di lavoro che abbiano occupato alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del necessario permesso di soggiorno.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, prevede, oltre alle nuove norme minime in materia di regime sanzionatorio applicabile nei confronti dei datori che impiegano extracomunitari irregolari, l’avvio di una procedura di regolarizzazione che darà la possibilità di sanare le situazioni di illegalità, nei confronti delle norme sull’immigrazione, esentando il trasgressore dalle conseguenze penali normalmente applicabili alla fattispecie de qua.
In particolare, l’art. 5 del citato decreto delegato stabilisce che dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, con le modalità che saranno definite con un apposito decreto dal Ministero dell’Interno i datori di lavoro potranno sanare gli illeciti commessi e regolarizzare la posizione del lavoratore clandestino irregolarmente occupato il quale potrà, conseguentemente, ottenere il necessario permesso di soggiorno per continuare a vivere e lavorare nel nostro Paese.
Riportiamo qui di seguito, in modo schematico, gli elementi caratterizzanti di
questa nuova opportunità per i datori di lavoro ed i lavoratori.
Requisiti per l’accesso alla regolarizzazione:
– rapporto di lavoro avviato prima del 10 maggio 2012 ed ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione;
– presenza ininterrotta in Italia, dello straniero, almeno dal 31 dicembre 2011, comprovata da documentazione proveniente da organismi pubblici;
– rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero, per i lavoratori domestici, di almeno 20 ore settimanali;
– versamento di un contributo forfettario pari ad euro 1.000,00;
– dimostrazione, all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo retributivo e contributivo per almeno sei mesi;
– capacità reddituale del datore di lavoro conforme a quanto sarà determinato con il decreto del Ministero dell’Interno di cui sopra.
Cause di esclusione per i datori di lavoro:
– aver riportato condanne, negli ultimi 5 anni, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
– aver riportato condanne, negli ultimi 5 anni, per intermediazione illecita e/o sfruttamento del lavoro – ex art. 603-bis c.p.;
– aver precedentemente richiesto l’ingresso di lavoratori stranieri, oppure aver aderito a precedenti procedure di emersione, interrompendo anticipatamente l’iter senza aver sottoscritto il contratto presso lo Sportello Unico.
Cause di esclusione per i lavoratori:
– essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione;
– essere stati oggetto di segnalazione di non ammissione nel territorio dello Stato;
– essere stati condannati per i reati di cui all’art. 380 c.p.p. (a titolo esemplificativo rapina, estorsione, saccheggio);
– essere ritenuti pericolosi per lo Stato Italiano o per uno degli stati aderenti agli accordi di soppressione dei controlli alle frontiere (c.d. area Schengen).

Fonte: Confcommercio di Napoli (Osservazioni del dr. Mauro Pantano)

Per informazioni ADV, clicca qui

Per informazioni ADV, clicca qui

Potrebbero interessarti anche...